Blog Post

ISA 2020 e Covid - 19

feb 24, 2021

Nuove cause di esclusione

Premessa
L’art. 148 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto “Rilancio”), dispone che, per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ai periodi d’imposta 2020 e 2021, possono essere previste ulteriori e specifiche fattispecie di cause di esclusione dall’applicabilità degli ISA, tenendo conto degli effetti della crisi economica e dei mercati conseguenti all'emergenza sanitaria.
Con D.M. 2 febbraio 2021, sono state approvate tre nuove cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2020. L’evidente finalità è quella di adeguare gli indici alla mutata realtà economica, conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19. Altri interventi sono stati annunciati, al fine di consentire l’adattamento degli indicatori ISA alla straordinarietà dell’anno 2020.
Nuove cause di esclusione
All’interno di questo quadro normativo è stato emanato il decreto datato 2 febbraio 2021, nel quale sono state previste tre nuove cause di esclusione dall’applicazione degli ISA. La finalità del decreto è quella di escludere la loro applicazione a favore dei soggetti che hanno subito in misura maggiore gli effetti economici negativi della pandemia e impedire che l’applicazione degli ISA porti a:
- risultati inattendibili e
- non rispettosi della mutata realtà economica,
in un anno caratterizzato da grandissime difficoltà economiche. Si è, quindi, voluto evitare che eventuali, e del tutto immotivati, giudizi negativi possano condurre a conseguenze negative sull’affidabilità fiscale presente e futura del contribuente.

Più in particolare, è disposto che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA non si applicano nelle tre fattispecie di seguito riportate:
- soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, di - - ---- almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al 2019;
- soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- soggetti che esercitano, in maniera prevalente, una delle 85 attività economiche specificamente individuate tramite appositi codici attività.
Prima fattispecie
Il criterio è stato individuato dalla diminuzione dei ricavi/compensi di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al 2019, seguendo le stesse “logiche” adottate nell’emanazione del D.L. n. 34/2020 per individuare le condizioni per erogare i contributi a fondo perduto.
Rispetto ai criteri del D.L. n. 34/2020, si evidenziano le seguenti differenze:
- per individuare le ipotesi di esclusione dall’applicazione degli ISA, si fa riferimento a ricavi/compensi relativi all’intero periodo d’imposta 2020, da confrontare con quelli del 2019 (e non solo al mese di aprile dell’anno di riferimento);
- l’elemento di riferimento è l’ammontare dei ricavi/compensi e non più il fatturato. Anche tale scelta è condivisibile, in quanto, per l’applicazione degli ISA, l’elemento “fatturato” è del tutto “estraneo”.
Le differenze di approccio, rispetto al decreto “Rilancio”, sono motivate dal fatto che l’ammontare dei ricavi/compensi relativi ai due periodi d’imposta sono individuabili dalle dichiarazioni fiscali; inoltre, l’arco temporale annuale risulta omogeneo con quello di applicazione degli ISA.
Seconda fattispecie
Sono esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, in analogia alle regole previste per la concessione del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto “Ristori”).
Anche in tale caso, la causa di esclusione consente di superare la difficoltà legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all'anno precedente per chi ha iniziato l'attività nel 2019, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi, così come previsto al comma 1 dell'art. 148 del D.L. n. 34/2020.
Terza fattispecie
La causa di esclusione è direttamente correlata a precedenti disposizioni, che hanno imposto la sospensione delle attività economiche. L’elenco dei codici attività è stato individuato in base alle attività che sono state sottoposte alle misure restrittive di sospensione previste dai D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. Tali attività sono rappresentate da quelle che, per effetto delle norme emanate dopo l’estate, sono state soggette, a livello nazionale o di vaste aree del Paese, a ulteriori sospensioni, che si sono sommate alle chiusure definite nei D.P.C.M. 9, 11 e 22 marzo 2020, effettuando un’attività di riconciliazione tra i comparti di attività economica individuati dai provvedimenti e la corrispondente classificazione Ateco.

L’Allegato 2 al decreto in esame anticipa che, in futuro, potranno essere individuati ulteriori codici Ateco, che comporteranno una causa di esclusione dagli ISA (attraverso successivi decreti ministeriali), qualora l’attuale elenco non dovesse risultare esaustivo di tutte le attività economiche particolarmente colpite dalla crisi economica.
Obblighi in termini di modulistica
I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA, in base alle nuove ipotesi, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, anche al fine di garantire la continuità alla banca dati ISA e relativa revisione.
Istruzioni alla modulistica
Le istruzioni, parte generale, alla modulistica relativa agli ISA 2021 (cfr. Provv. 28 gennaio 2021, n. 27444) hanno recepito le tre citate cause di esclusione e sono contraddistinte dalle seguenti lettere dell’alfabeto:
q): che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
r): che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
s): che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche specificamente individuate tramite appositi codici attività.

Considerazioni
Se l’introduzione delle tre citate cause di esclusione dall’applicazione degli ISA è sicuramente da condividere, al fine di evitare l’applicazione di tale strumento in determinate fattispecie, certamente da sole non sono sufficienti per consentire una corretta valutazione dell’affidabilità fiscale del contribuente.

Con particolare riferimento ai codici attività, si evidenzia che rientrano, ad esempio, i codici attività relativi a:
- attività del commercio al dettaglio;
- grandi magazzini ed empori;
- pubblici esercizi, quali: ristoranti, bar, gelaterie;
- gestione di funicolari, sklifit e seggiovie (se non facenti parte di sistemi di transito urbano e suburbano);
- attività di catering per eventi e banqueting;
- corsi di danza, palestre, e attività sportive;
- discoteche, sale da ballo, sale giochi e biliardi;
- servizi degli istituti di bellezza, manicure e pedicure;
- attività di tatuaggio e piercing.
Attenzione: Nell’elenco non sono presenti, ad esempio:
- alberghi, villaggi turistici, affittacamere, B&B, rifugi di montagna, campeggi e altre tipologie di strutture turistico-ricettive;
- l’intero settore del commercio all’ingrosso;
- intermediari e rappresentanti di commercio;
- professionisti.
Saranno necessari ulteriori interventi, anche di carattere “congiunturale”, per introdurre i “giusti” correttivi, che consentiranno di cogliere la straordinarietà del periodo d’imposta 2020. Tali interventi sono rispettosi di quanto previsto dall’art. 148 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto “Rilancio”), e della ratio che ha condotto all’introduzione della norma.

Dei correttivi dovranno essere previsti per i tre indici di affidabilità (ricavi/compensi per addetto, valore aggiunto per addetto, reddito per addetto) e per gli indici relativi alla durata delle scorte (considerando tutto quanto si è verificato al riguardo nel 2020; si pensi, a solo titolo di esempio, alla categoria dei fioristi).

Altri elementi che necessitano dei dovuti interventi potranno essere:
- le giornate di chiusura determinate dalle disposizioni dei D.P.C.M. del 2020;
- la riduzione della produttività del settore di appartenenza del contribuente;
- la riduzione dei ricavi/compensi 2020 rispetto al 2019;
- l’apporto dei soci/collaboratori;
- gli indici relativi al personale dipendente;
- il coefficiente individuale.
14 set, 2021
I corrispettivi elettronici sono in continua evoluzione, ed il panorama si è ulteriormente arricchito di possibilità a seguito dell’approvazione delle regole tecniche di collegamento degli strumenti di incasso con moneta elettronica (POS) ai registratori telematici. Adottando, su base assolutamente facoltativa, gli strumenti di incasso evoluto gli esercenti potranno godere di un credito d’imposta per le commissioni bancarie maggiorato rispetto a quello ordinariamente concesso, nonché del riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta concesso a fronte delle spese da sostenere per l’adeguamento a questa ennesima innovazione. Il Provvedimento 6 agosto 2021, n. 211996, ha disposto le regole tecniche da seguire, al fine di consentire il collegamento degli strumenti di incasso con moneta elettronica (POS) ai registratori telematici. Si tratta di un’opzione concessa agli esercenti, e non di un obbligo, che consente di godere di una serie di benefici, sotto forma di credito d’imposta. Il collegamento degli strumenti di incasso (POS) al Registratore Telematico trasformano il registratore in quello che viene definito “ “sistema di incasso evoluto". Tale provvedimento è stato emanato in data 6 agosto 2021, protocollo n. 211996 (Regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi degli articoli 22, comma 1-ter, e 22-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modificazioni). Il provvedimento in oggetto altro non ha disposto se non un rinvio al par. 2.1 delle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e alle relative specifiche tecniche, rinviando eventuali ulteriori modalità a successivi provvedimenti. “Per i Registratori Telematici dotati di dispositivo abilitato al trattamento del pagamento elettronico (es. POS), compresi quelli di dimensioni ridotte e portatili, si precisa che le interazioni tra le componenti principali e le componenti per il trattamento dei pagamenti elettronici devono essere realizzate in modo da assicurare il livello più elevato possibile di continuità operativa delle funzioni del modulo fiscale del Registratore Telematico. Inoltre i dispositivi abilitati al trattamento dei pagamenti elettronici possono essere integrati all’interno dell’involucro del Registratore Telematico, rispettando le seguenti condizioni: 1. il dispositivo per il trattamento dei pagamenti elettronici non deve essere vincolato dal sigillo fiscale, in modo da rendere possibili le operazioni di manutenzione ed assistenza tecnica su di esso senza rimozione dello stesso sigillo. In ogni modo deve essere possibile effettuare gli interventi tecnici per ripristinare il funzionamento del solo modulo fiscale, senza il vincolo al ripristino del funzionamento del dispositivo di pagamento; 2. il dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici non deve interferire sulle funzioni del modulo fiscale; 3. in caso di intervento per manutenzione ordinaria o per guasto della componente fiscale, il tecnico abilitato deve poter rimuovere il sigillo fiscale, procedere alla riparazione e riapplicare il sigillo, ripristinando la funzionalità del modulo fiscale senza che sia necessario l’intervento di altri soggetti manutentori sul dispositivo di pagamento elettronico; 4. il software fiscale ed il software per la gestione dei pagamenti elettronici devono essere strutturalmente e funzionalmente separati, fatto salvo il canale di comunicazione per il necessario scambio dati. In particolare, la transazione innescata dal modulo fiscale verso il sistema di pagamento deve essere eseguita in modo singolo e non ulteriormente divisibile (cd. “operazione atomica”); 5 il dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici può utilizzare la stampante del Registratore Telematico per l’emissione della ricevuta di pagamento; 6. in caso di guasto o malfunzionamento del dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici, ancorché integrato in un unico contenitore, il Registratore Telematico non deve interrompere il proprio funzionamento fiscale; 7. in caso di transazioni effettuate con pagamento elettronico, nella memoria permanente di dettaglio devono essere riportati i seguenti dati: a. Data/ora della transazione bancaria (formato: aaaa/mm/gg hh:mm) b. Modalità dell’operazione (on-line oppure off-line) c. Importo dell’operazione d. Codice autorizzativo (codice univoco della transazione) In caso di Registratore Telematico di ridotte dimensioni (cd. palmare), il dispositivo per il pagamento elettronico potrà essere collocato nella parte del Registratore protetta dal sigillo fiscale. Devono comunque essere assicurate le seguenti condizioni: • in fase di esercizio, il guasto del dispositivo per il pagamento elettronico non deve causare l’interruzione della funzionalità del modulo fiscale dell’apparecchio; • in caso di intervento per manutenzione ordinaria o per guasto del modulo fiscale, il tecnico abilitato deve poter rimuovere il sigillo fiscale, procedere alla riparazione e riapplicare il sigillo, ripristinando la funzionalità del modulo fiscale del Registratore. I Registratori Telematici di ridotte dimensioni (cd. palmare) possono essere dotati di un unico dispositivo di visualizzazione (display) che permetta la contemporanea visione sia all’operatore sia al cliente, in modo tale che quest’ultimo possa leggere i dati di vendita in modo esauriente e comprensibile. La riparazione, o comunque la disponibilità di un apparecchio funzionante, deve avvenire tempestivamente”. Agli esercenti che adotteranno il collegamento dei sistemi di pagamento ai registratori telematici, verranno riconosciuti dei benefici di natura fiscale, in primis un c redito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici come di seguito illustrato. - Beneficiari : esercenti attività di impresa, arte o professioni, con ricavi o compensi relativi all'anno d’imposta precedente inferiore a 400.000 euro, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, a partire dal 1° luglio 2020. - Misura standard del beneficio: credito d’imposta del 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. - Misura maggiorata del beneficio nel caso di adozione di strumenti di incasso evoluti: per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta concesso è pari al 100 per cento delle commissioni. Trattasi di credito d’imposta concesso in regime “de minimis”, utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, D.P.R. n. 917/1986. Credito d’imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici Con specifico riferimento alle spese sostenute per la transizione ai sistemi di incasso evoluto sono previsti i seguenti crediti di imposta: Acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, effettuato tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 (commi 1 e 2): beneficiari: esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; misura del credito d’imposta: 70 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 40 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 10 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro della spesa sostenuta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti, con un massimo di 160 euro per soggetto; acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (comma 3): beneficiari: esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; misura del credito d’imposta: 100 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 70 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 40 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro della spesa sostenuta, con un massimo di 320 euro per soggetto. I menzionati crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, successivamente al sostenimento della spesa e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
27 lug, 2021
In sede di conversione in Legge n. 106/2021 del D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, in materia di locazioni di immobili destinati ad attività commerciali, è stata introdotta una disposizione in base alla quale il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. Ciò vale ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l’immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate ai sensi dell’art. 1786 c.c. o all’esercizio di attività teatrali. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Art. 28, comma 1, Legge n. 392/1978 Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell’art. 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all’esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenz a. Ad ogni modo, alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti. Fatta tale doverosa ricostruzione, passiamo ad analizzare le novità introdotte dal D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla Legge n. 106/2021. Il D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla Legge n. 106/2021, prevede una disposizione volta a favorire la rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale. Nello specifico, con l’art. 4-bis viene sostituito l’art. 6-novies del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, Decreto “Sostegni”, in materia di locazioni non abitative. L’art. 6-novies del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, nella sua formulazione vigente, prevede un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione. Con l’emendamento approvato in fase di conversione in Legge del Decreto “Sostegni-bis”, la disposizione in esame viene integrata con ulteriori previsioni. Nello specifico, viene disposto che il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021: - ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia, ovvero - non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziarlo concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa. Sarà necessario spiegare cosa si intenda per “misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte” ossia se rientra in tale novero anche il bonus affitti immobili non abitativi di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020, Decreto “Rilancio”. La rinegoziazione del contratto riguarda, in particolare, i locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno precedente. Si deve trattare di attività sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo l’8 marzo 2020. Ad ogni modo, i contorni operativi della misura appaiono piuttosto incerti. Sempre in materia di rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale si segnala un apposito disegno di Legge, concernente la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l’anno 2021 in conseguenza dell’epidemia di Covid-19 (Proposta di legge C. 2763-A). Tuttavia la proposta di Legge, ad oggi, risulta del tutto accantonata. Così come da reiezione riportata nel bollettino della Commissione parlamentare Attività produttive, commercio e turismo (X) del 16 giugno scorso.
16 lug, 2021
È stato emanato ieri il provvedimento direttoriale n. 191910 del 15 luglio 2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, di cui all’art. 32 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73). In particolare: - la norma citata ha introdotto un credito d’imposta del 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19; - il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021; possono usufruirne: a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; b) gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; c) le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast; Inoltre sono ammesse le seguenti spese: - sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; - somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali; - acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; - acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; - acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; - acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione; La comunicazione contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, dovrà essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, utilizzando il modello approvato con il richiamato Provvedimento direttoriale 15 luglio 2021, n. 191910/2021. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto, moltiplicato per la percentuale resa nota con apposito provvedimento, che sarà emanato entro il 12 novembre 2021; Il credito d’imposta può essere utilizzato: - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; - in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente punto 6.
Altri post
Share by: