Blog Post

Fondo perduto decreto "Sostegni"

mar 23, 2021

Beneficiari, determinazione dei contributi, tempi e modalità di fruizione

Il nuovo contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (d’ora innanzi “CFP Sostegni”) è caratterizzato da un’impostazione che, in parte, ricorda quella a suo tempo introdotta per il primo contributo a fondo perduto, normato dall’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“CFP Rilancio”) e, in parte, se ne discosta profondamente, come ancora più si allontana dal meccanismo previsto dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (“CFP Ristori”).

Da un lato, infatti, viene mantenuto un criterio di accesso legato a un doppio vincolo:
il mancato superamento di una determinata soglia di ricavi o compensi, che viene però incrementata, rispetto alla precedente misura, da 5 a 10 milioni di euro, e la definizione di percentuali per il conteggio delle somme spettanti, parametrate alla medesima soglia, decrescenti al crescere della dimensione della realtà aziendale o professionale.
Mutuato dal CFP Rilancio è l’ammontare del contributo minimo riconosciuto, pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società, mentre del CFP Ristori è stata mantenuta la soglia massima di contributo, pari a 150.000 euro.
Dall’altro lato, le differenze sono profonde. Innanzi tutto, il nuovo contributo a fondo perduto non discrimina in alcuna maniera il mondo dell’impresa da quello delle professioni.

Anche i professionisti, quindi, sia che siano iscritti alla Gestione Separata INPS, sia che si tratti di soggetti iscritti a Ordini o Collegi professionali, possono accedere al sostegno, nel rispetto delle medesime disposizioni previste per tutti gli altri contribuenti.

Rispetto al decreto “Ristori”, invece, viene a essere completamente superata la selezione dei beneficiari in relazione al codice ATECO dell’attività esercitata.
Resta per tutti il vincolo connesso a un determinato calo di fatturato/corrispettivi, ma anche da questo punto di vista la differenza rispetto al CFP Rilancio è importante: il calo richiesto, infatti, non è più di un terzo, bensì del 30 per cento e, soprattutto, non è più da verificarsi con riferimento a una specifica mensilità, bensì guardando al fatturato medio mensile, confrontando il 2020 con il 2019.

Quest’ultima previsione, per quanto la percentuale di scostamento richiesta sia di poco diminuita, paradossalmente comporta il fatto che la platea dei potenziali beneficiari non sia così estesa come si potrebbe immaginare; infatti, l’anno 2019 è stato solo in parte condizionato in maniera importante dall’emergenza epidemiologica e il fatto che a fare media siano tutte le mensilità dell’anno 2019 comporta che raggiungere lo scostamento richiesto del 30 per cento non sia così scontato come si potrebbe immaginare.

Andiamo nel seguito a delineare tutti i tratti essenziali della norma, al fine di:
- individuare i potenziali beneficiari;
- eseguire i conteggi necessari per la determinazione del contributo spettante;
- esaminare le modalità di richiesta e di fruizione del "sostegno".
Beneficiari
I potenziali beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto, indipendentemente dal regime contabile adottato, sono i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia:
-imprese;
- lavoratori autonomi (esercenti arte o professione);
- titolari di reddito agrario.
Possibili beneficiari del contributo sono anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Rispetto al CFP Rilancio, non è più prevista alcuna causa ostativa connessa all’esercizio di professione ordinistica o all’iscrizione alla Gestione Separata (art. 25, comma 2 , D.L. n. 34/2020); non sono, inoltre, previste cause ostative connesse ad altre ragioni, quali l’eventuale contemporaneo esercizio di lavoro dipendente o la percezione di un trattamento pensionistico.

L’accesso al contributo è in ogni caso precluso:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
- agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Condizioni
Per accedere al contributo a fondo perduto occorre soddisfare una duplice condizione:
- l’ammontare dei ricavi/compensi/reddito agrario deve rientrare entro la soglia massima prevista, pari a 10 milioni di euro;
- deve essere intervenuta una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 30 per cento, salvo che non si tratti di attività avviate (data di apertura della partita IVA) a partire dal 1° gennaio 2019.
Entriamo più nello specifico, andando a individuare a quale lasso temporale occorre fare riferimento per la verifica delle due condizioni riepilogate.
Per quanto riguarda la soglia di ricavi/compensi/reddito agrario, fissata in euro 10 milioni, occorre guardare al secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.

Potranno, quindi, accedere al contributo, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste, esclusivamente i soggetti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito:
-per le imprese: ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, non superiori a 10 milioni di euro;
- per i professionisti: compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, non superiori a 10 milioni di euro;
- per i soggetti titolari di reddito agrario: reddito di cui all’art. 32 del TUIR non superiore a 10 milioni di euro.
Per quanto riguarda la verifica dello scostamento di fatturato/corrispettivi, occorre confrontare:
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019;
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020.
Per accedere al CFP Sostegni, è necessario che il fatturato medio mensile del 2020 sia inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello conseguito, sempre su base media mensile, nel 2019.

Per la determinazione del fatturato e dei corrispettivi, occorre fare riferimento, per espressa previsione normativa, alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. Di conseguenza, occorre fare riferimento alle medesime modalità di determinazione a suo tempo stabilite per il CFP del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020 ).

Per quanto riguarda i contribuenti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il decreto prevede, con riferimento alla determinazione del fatturato medio mensile 2019, che: “ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA”. Pare quindi di intendere che il mese in cui la partita IVA è stata aperta (post 1° gennaio 2019) non debba essere considerato, nella determinazione del valore medio, né al numeratore (fatturato), né al denominatore (mesi). 

Tuttavia, a favore di questi soggetti – ivi inclusi quindi anche quelli che hanno aperto partita IVA nel 2020, per i quali il riferimento all’anno 2019 è del tutto assente – il contributo viene in ogni caso riconosciuto, quanto meno nella misura minima.
Determinazione del contributo
Il contributo a fondo perduto spettante viene determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 una percentuale variabile, in ragione dell’ammontare dei ricavi/compensi/reddito agrario conseguiti nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.

Tali percentuali sono così stabilite:
60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Schematicamente, il flusso logico di accesso al contributo, e la determinazione del contributo stesso, sono i seguenti:
- verifica dei ricavi/compensi/reddito agrario del periodo d’imposta in corso dal 31 dicembre 2019 (quindi, anno 2019 per i soggetti con esercizio coincidente all’anno solare). Questo valore lo definiamo, per semplicità, [SOGLIA], e deve risultare inferiore o uguale a 10 milioni di euro;
- verifica del fatturato/corrispettivi mensile medio dell’anno 2019, ovvero fatturato/corrispettivi anno 2019 diviso 12 (o diviso un minor numero di mensilità se la partita IVA è stata attivata nel 2019). Questo valore lo definiamo, per semplicità [MESE19];
- verifica del fatturato/corrispettivi mensile medio dell’anno 2020, ovvero fatturato/corrispettivi anno 2020 diviso 12 (se la partita IVA è stata aperta nel 2020, la divisione per mesi è irrilevante, poiché, mancando il dato storico del 2019, il contributo spetta comunque in misura minima). Questo valore lo definiamo, per semplicità [MESE20];
- verifica dello scostamento: [MESE19] – 30% deve essere inferiore a [MESE20] (salvo che la partita IVA non sia stata aperta a partire dal 1° gennaio 2019);
determinazione dello scostamento medio mensile (definiamo questo valore [DIFFMESE]: [MESE2019] – [MESE20];
determinazione del contributo: differenza dei valori medi mensili 2019 e 2020 [DIFFMESE], moltiplicata per la percentuale che dipende dal valore della [SOGLIA], con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società, e un massimo di 150.000 euro, valevole per tutti i contribuenti.
Richiesta del contributo a fondo perduto
I soggetti che rispettano tutte le condizioni di accesso al contributo a fondo perduto dovranno farne richiesta presentando un’apposita istanza, esclusivamente in modalità telematica.
A tale fine, è necessario attendere:
l’emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e l’apertura del canale telematico.
L’istanza telematica potrà essere trasmessa, alternativamente:
- dal contribuente dotato di credenziali per l’accesso all’area riservata dell’Agenzia delle entrate;
- tramite un intermediario abilitato alla trasmissione dei dichiarativi (ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), delegato al servizio del Cassetto fiscale.
Per quanto riguarda la trasmissione dell’istanza tramite intermediario, si evidenzia che l’incarico potrà essere affidato dal contribuente esclusivamente a un intermediario che risulti delegato al servizio del Cassetto fiscale. Non è più prevista la possibilità di conferire separata delega o di conferire incarico a un intermediario che sia delegato al solo servizio di consultazione delle fatture elettroniche.
A partire dal momento in cui il canale telematico sarà reso operativo, le istanze dovranno essere presentate entro il termine massimo di 60 giorni.
Fruizione del contributo a fondo perduto
L’ammontare del contributo a fondo perduto spettante potrà essere goduto secondo due modalità tra loro alternative:
- accredito sul conto corrente indicato in sede di istanza (similarmente a quanto previsto per il CFP Rilancio);
- fruizione sotto forma di credito d’imposta, da utilizzarsi in compensazione con modello F24.
La scelta della modalità di fruizione sarà eseguita in sede di presentazione dell’istanza, e sarà irrevocabile.
Aspetti fiscali
Il contributo a fondo perduto Sostegni è “fiscalmente irrilevante”. Lo stesso, infatti:
- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
14 set, 2021
I corrispettivi elettronici sono in continua evoluzione, ed il panorama si è ulteriormente arricchito di possibilità a seguito dell’approvazione delle regole tecniche di collegamento degli strumenti di incasso con moneta elettronica (POS) ai registratori telematici. Adottando, su base assolutamente facoltativa, gli strumenti di incasso evoluto gli esercenti potranno godere di un credito d’imposta per le commissioni bancarie maggiorato rispetto a quello ordinariamente concesso, nonché del riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta concesso a fronte delle spese da sostenere per l’adeguamento a questa ennesima innovazione. Il Provvedimento 6 agosto 2021, n. 211996, ha disposto le regole tecniche da seguire, al fine di consentire il collegamento degli strumenti di incasso con moneta elettronica (POS) ai registratori telematici. Si tratta di un’opzione concessa agli esercenti, e non di un obbligo, che consente di godere di una serie di benefici, sotto forma di credito d’imposta. Il collegamento degli strumenti di incasso (POS) al Registratore Telematico trasformano il registratore in quello che viene definito “ “sistema di incasso evoluto". Tale provvedimento è stato emanato in data 6 agosto 2021, protocollo n. 211996 (Regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi degli articoli 22, comma 1-ter, e 22-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modificazioni). Il provvedimento in oggetto altro non ha disposto se non un rinvio al par. 2.1 delle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e alle relative specifiche tecniche, rinviando eventuali ulteriori modalità a successivi provvedimenti. “Per i Registratori Telematici dotati di dispositivo abilitato al trattamento del pagamento elettronico (es. POS), compresi quelli di dimensioni ridotte e portatili, si precisa che le interazioni tra le componenti principali e le componenti per il trattamento dei pagamenti elettronici devono essere realizzate in modo da assicurare il livello più elevato possibile di continuità operativa delle funzioni del modulo fiscale del Registratore Telematico. Inoltre i dispositivi abilitati al trattamento dei pagamenti elettronici possono essere integrati all’interno dell’involucro del Registratore Telematico, rispettando le seguenti condizioni: 1. il dispositivo per il trattamento dei pagamenti elettronici non deve essere vincolato dal sigillo fiscale, in modo da rendere possibili le operazioni di manutenzione ed assistenza tecnica su di esso senza rimozione dello stesso sigillo. In ogni modo deve essere possibile effettuare gli interventi tecnici per ripristinare il funzionamento del solo modulo fiscale, senza il vincolo al ripristino del funzionamento del dispositivo di pagamento; 2. il dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici non deve interferire sulle funzioni del modulo fiscale; 3. in caso di intervento per manutenzione ordinaria o per guasto della componente fiscale, il tecnico abilitato deve poter rimuovere il sigillo fiscale, procedere alla riparazione e riapplicare il sigillo, ripristinando la funzionalità del modulo fiscale senza che sia necessario l’intervento di altri soggetti manutentori sul dispositivo di pagamento elettronico; 4. il software fiscale ed il software per la gestione dei pagamenti elettronici devono essere strutturalmente e funzionalmente separati, fatto salvo il canale di comunicazione per il necessario scambio dati. In particolare, la transazione innescata dal modulo fiscale verso il sistema di pagamento deve essere eseguita in modo singolo e non ulteriormente divisibile (cd. “operazione atomica”); 5 il dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici può utilizzare la stampante del Registratore Telematico per l’emissione della ricevuta di pagamento; 6. in caso di guasto o malfunzionamento del dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici, ancorché integrato in un unico contenitore, il Registratore Telematico non deve interrompere il proprio funzionamento fiscale; 7. in caso di transazioni effettuate con pagamento elettronico, nella memoria permanente di dettaglio devono essere riportati i seguenti dati: a. Data/ora della transazione bancaria (formato: aaaa/mm/gg hh:mm) b. Modalità dell’operazione (on-line oppure off-line) c. Importo dell’operazione d. Codice autorizzativo (codice univoco della transazione) In caso di Registratore Telematico di ridotte dimensioni (cd. palmare), il dispositivo per il pagamento elettronico potrà essere collocato nella parte del Registratore protetta dal sigillo fiscale. Devono comunque essere assicurate le seguenti condizioni: • in fase di esercizio, il guasto del dispositivo per il pagamento elettronico non deve causare l’interruzione della funzionalità del modulo fiscale dell’apparecchio; • in caso di intervento per manutenzione ordinaria o per guasto del modulo fiscale, il tecnico abilitato deve poter rimuovere il sigillo fiscale, procedere alla riparazione e riapplicare il sigillo, ripristinando la funzionalità del modulo fiscale del Registratore. I Registratori Telematici di ridotte dimensioni (cd. palmare) possono essere dotati di un unico dispositivo di visualizzazione (display) che permetta la contemporanea visione sia all’operatore sia al cliente, in modo tale che quest’ultimo possa leggere i dati di vendita in modo esauriente e comprensibile. La riparazione, o comunque la disponibilità di un apparecchio funzionante, deve avvenire tempestivamente”. Agli esercenti che adotteranno il collegamento dei sistemi di pagamento ai registratori telematici, verranno riconosciuti dei benefici di natura fiscale, in primis un c redito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici come di seguito illustrato. - Beneficiari : esercenti attività di impresa, arte o professioni, con ricavi o compensi relativi all'anno d’imposta precedente inferiore a 400.000 euro, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, a partire dal 1° luglio 2020. - Misura standard del beneficio: credito d’imposta del 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. - Misura maggiorata del beneficio nel caso di adozione di strumenti di incasso evoluti: per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta concesso è pari al 100 per cento delle commissioni. Trattasi di credito d’imposta concesso in regime “de minimis”, utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, D.P.R. n. 917/1986. Credito d’imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici Con specifico riferimento alle spese sostenute per la transizione ai sistemi di incasso evoluto sono previsti i seguenti crediti di imposta: Acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, effettuato tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 (commi 1 e 2): beneficiari: esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; misura del credito d’imposta: 70 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 40 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 10 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro della spesa sostenuta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti, con un massimo di 160 euro per soggetto; acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (comma 3): beneficiari: esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; misura del credito d’imposta: 100 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 70 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 40 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro della spesa sostenuta, con un massimo di 320 euro per soggetto. I menzionati crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, successivamente al sostenimento della spesa e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
27 lug, 2021
In sede di conversione in Legge n. 106/2021 del D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, in materia di locazioni di immobili destinati ad attività commerciali, è stata introdotta una disposizione in base alla quale il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. Ciò vale ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l’immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate ai sensi dell’art. 1786 c.c. o all’esercizio di attività teatrali. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Art. 28, comma 1, Legge n. 392/1978 Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell’art. 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all’esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenz a. Ad ogni modo, alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti. Fatta tale doverosa ricostruzione, passiamo ad analizzare le novità introdotte dal D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla Legge n. 106/2021. Il D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla Legge n. 106/2021, prevede una disposizione volta a favorire la rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale. Nello specifico, con l’art. 4-bis viene sostituito l’art. 6-novies del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, Decreto “Sostegni”, in materia di locazioni non abitative. L’art. 6-novies del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, nella sua formulazione vigente, prevede un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione. Con l’emendamento approvato in fase di conversione in Legge del Decreto “Sostegni-bis”, la disposizione in esame viene integrata con ulteriori previsioni. Nello specifico, viene disposto che il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021: - ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia, ovvero - non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziarlo concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa. Sarà necessario spiegare cosa si intenda per “misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte” ossia se rientra in tale novero anche il bonus affitti immobili non abitativi di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020, Decreto “Rilancio”. La rinegoziazione del contratto riguarda, in particolare, i locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno precedente. Si deve trattare di attività sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo l’8 marzo 2020. Ad ogni modo, i contorni operativi della misura appaiono piuttosto incerti. Sempre in materia di rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale si segnala un apposito disegno di Legge, concernente la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l’anno 2021 in conseguenza dell’epidemia di Covid-19 (Proposta di legge C. 2763-A). Tuttavia la proposta di Legge, ad oggi, risulta del tutto accantonata. Così come da reiezione riportata nel bollettino della Commissione parlamentare Attività produttive, commercio e turismo (X) del 16 giugno scorso.
16 lug, 2021
È stato emanato ieri il provvedimento direttoriale n. 191910 del 15 luglio 2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, di cui all’art. 32 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73). In particolare: - la norma citata ha introdotto un credito d’imposta del 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19; - il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021; possono usufruirne: a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; b) gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; c) le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast; Inoltre sono ammesse le seguenti spese: - sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; - somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali; - acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; - acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; - acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; - acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione; La comunicazione contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, dovrà essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, utilizzando il modello approvato con il richiamato Provvedimento direttoriale 15 luglio 2021, n. 191910/2021. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto, moltiplicato per la percentuale resa nota con apposito provvedimento, che sarà emanato entro il 12 novembre 2021; Il credito d’imposta può essere utilizzato: - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; - in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente punto 6.
Altri post
Share by: