Contributi a fondo perduto

Stefano Di Pietro • 2 dicembre 2020

Agenti di commercio, procacciatori e mediatori ammessi al contributo a fondo perduto

Il Decreto “Ristori-quater” estende nuovamente il raggio d’azione del contributo a fondo perduto. Il quadro normativo cui fare riferimento è complesso e quindi, in premessa, si ritiene importante richiamare brevemente le diverse misure che regolamentano il CFP “seconda edizione”.
La misura è stata inizialmente introdotta ad opera del Decreto “Ristori” (D.L. n. 137/2020, art. 1), con il quale è stato disposto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti economici danneggiati dalle misure restrittive anti Covid-19 introdotte su base nazionale. Tali soggetti economici vengono identificati in base al codice ATECO dell’attività svolta in via prevalente, che deve rientrare tra quelli elencati nell’allegato 1 al medesimo Decreto “Ristori” (vedasi, per approfondimenti, Decreto “Ristori”, il nuovo fondo perduto: a chi spetta, come calcolarlo).
In un secondo momento, con il Decreto “Ristori-bis” (D.L. n. 149/2020), la misura è stata estesa a favore dei soggetti danneggiati dalle ulteriori misure restrittive imposte con il D.P.C.M. 3 novembre 2020 e connesse ordinanze del Ministero della Sanità, prevedendo il riconoscimento del contributo anche a favore dei soggetti che esercitano attività prevalente con codice ATECO elencato nell’allegato 2 al medesimo Decreto “Ristori-bis”. È bene sottolineare che i contribuenti che rientrano in tale elencazione beneficiano del CFP solo se trattasi di contribuenti aventi domicilio fiscale o sede legale o operativa in “zona rossa”.
Con il medesimo Decreto “Ristori-bis”, inoltre, è stato anche implementato l’allegato 1 del Decreto “Ristori”, ovvero sono stati ricomprese nuove attività tra quelle che possono beneficiare del CFP indipendentemente dal luogo di domicilio o sede.
In seguito, è poi intervenuto il Decreto “Ristori-ter” (D.L. 23 novembre 2020, n. 154), con una nuova modifica ai codici ATECO, che ha interessato l’allegato 2 al Decreto “Ristori-bis”, ovvero l’elenco delle attività che beneficiano del CFP solo se in area rossa, con l’inserimento dell’attività di “Commercio al dettaglio di calzature ed accessori” (47.72.10), attività che, per una evidente dimenticanza, non era stata presa in considerazione con in “Ristori-bis”.
Infine, a modificare nuovamente l’elenco dei beneficiari è ora intervenuto il Decreto “Ristori-quater”, D.L. 30 novembre 2020, n. 157, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020.
Fondo perduto: cosa prevede il Decreto “Ristori-quater”
L’art. 6 del Decreto “Ristori-quater” prevede l’ennesima modifica ai codici ATECO che possono giovarsi della previsione dell’art. 1 del Decreto “Ristori” D.L. n. 137/2020, ovvero, senza limitazioni di area geografica. Ad essere ricompresi nel beneficio sono numerosi codici ATECO, che si riferiscono alle attività di intermediazione commerciale riferibili a quei settori che sono stati limitati dalle misure restrittive.
In estrema sintesi, anche gli agenti e rappresentanti, nonché gli intermediari di commercio che esercitano attività prevalente identificata da un codice ATECO rientrante nell’allegato 1 al Decreto “Ristori-quater” (che di seguito si riporta), si vedranno riconosciuto il “ristoro”, con le modalità ed alle condizioni nel seguito riportate.
Gli ATECO interessati sono i seguenti: ALLEGATO 1 al D.L. n. 157/2020 - Decreto “Ristori-quater”

Codice     Attività
461201   Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti
461403   Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio
461501  Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
461503  Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
461505  Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili
461506  Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
461507  Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
461601  Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
461602  Agenti e rappresentanti di pellicce
461603  Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
461604  Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
461605  Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
461606  Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
461607  Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
461608  Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
461609  Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
461701  Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
461702  Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
461703  Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
461704  Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari
461705  Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
461706  Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
461707  Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
461708  Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
461709  Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
461822  Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
461892  Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
461893  Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi
461896  Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
461897 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari
461901  Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
461902  Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
461903  Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
I requisiti di accesso al contributo a fondo perduto Decreto “Ristori-quater”
Quanto ai requisiti ulteriori, si intendono interamente richiamate le disposizioni del Decreto “Rilancio”, ovvero il beneficiario: deve essere soggetto con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 e tutt’ora attivo (anche alla data di presentazione dell’eventuale istanza); l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve risultare inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il calo di fatturato non è richiesto ai contribuenti che hanno aperto partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (si ricorda che, a differenza di quanto previsto nel Decreto “Rilancio”, analoga previsione non è più presente con riferimento ai soggetti aventi sede o domicilio nei comuni calamitati).
L’attività esercitata in via prevalente, dichiarata sensi dell’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 deve rientrare nell’elencazione dei codici ATECO sovra riportata.
Ammontare del contributo a fondo perduto
Per quanto riguarda l’ammontare del CFP qui in esame, come disposto dal Decreto “Ristori”, cui il Decreto “Ristori-quater” rimanda: Il contributo “base” è determinato con le medesime regole del Decreto “Rilancio” D.L. n. 34/2020 art. 25 (ma senza tetto massimo di ricavi), ovvero: differenza tra il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 ed il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020, moltiplicato: 20% per i per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000; 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000; con un minimo 1.000 euro per le ditte individuali, e 2.000 euro per le società.
A tale contributo “base” viene poi applicato il moltiplicatore previsto per ciascuna attività, che nel caso di quelle elencate nel Decreto “Ristori-quater” è sempre pari al 100%.
In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. 
Riconoscimento del contributo ed istanza
Laddove il beneficiario abbia già usufruito del CFP previsto dal Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020 art. 25), il CFP Ristori-quater sarà automaticamente accreditato - sul conto corrente indicato nell’istanza originaria - senza che vi sia bisogno di presentare domanda. Laddove nel frattempo il conto corrente fosse cambiato, è possibile indicare i nuovi estremi accedendo al cassetto fiscale, “Servizi per” - “Richiedere” - “Accredito rimborsi ed altre somme su conto corrente”.
È bene evidenziare che non sono note le tempistiche di erogazione del contributo, e non è possibile fare previsioni, posto che a tutt’oggi solo una parte dei beneficiari “automatici” ricompresi nel Decreto Ristori hanno effettivamente incassato il contributo, mentre gli accrediti relativi al Decreto “Ristori-bis” non risultano ancora essere stati effettuati.
Laddove, invece, il beneficiario non avesse usufruito del CFP previsto dal D.L. n. 34/2020, il contribuente potenziale beneficiario del “ristoro” dovrà presentare apposita istanza entro il 15 gennaio 2020, utilizzando le specifiche diramate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 358844/2020 del 20 novembre 2020 (per approfondimenti Fondo perduto Ristori e Ristori-bis: istanze telematiche entro il 15 gennaio 2021). Si ricorda che coloro che avessero presentato istanza per il CFP previsto dal Decreto “Rilancio”, e poi successivamente avessero presentato istanza di rinuncia, o restituito il contributo, non potranno presentare istanza per il riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto.
14 settembre 2021
I corrispettivi elettronici sono in continua evoluzione, ed il panorama si è ulteriormente arricchito di possibilità a seguito dell’approvazione delle regole tecniche di collegamento degli strumenti di incasso con moneta elettronica (POS) ai registratori telematici. Adottando, su base assolutamente facoltativa, gli strumenti di incasso evoluto gli esercenti potranno godere di un credito d’imposta per le commissioni bancarie maggiorato rispetto a quello ordinariamente concesso, nonché del riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta concesso a fronte delle spese da sostenere per l’adeguamento a questa ennesima innovazione. Il Provvedimento 6 agosto 2021, n. 211996, ha disposto le regole tecniche da seguire, al fine di consentire il collegamento degli strumenti di incasso con moneta elettronica (POS) ai registratori telematici. Si tratta di un’opzione concessa agli esercenti, e non di un obbligo, che consente di godere di una serie di benefici, sotto forma di credito d’imposta. Il collegamento degli strumenti di incasso (POS) al Registratore Telematico trasformano il registratore in quello che viene definito “ “sistema di incasso evoluto". Tale provvedimento è stato emanato in data 6 agosto 2021, protocollo n. 211996 (Regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi degli articoli 22, comma 1-ter, e 22-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modificazioni). Il provvedimento in oggetto altro non ha disposto se non un rinvio al par. 2.1 delle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e alle relative specifiche tecniche, rinviando eventuali ulteriori modalità a successivi provvedimenti. “Per i Registratori Telematici dotati di dispositivo abilitato al trattamento del pagamento elettronico (es. POS), compresi quelli di dimensioni ridotte e portatili, si precisa che le interazioni tra le componenti principali e le componenti per il trattamento dei pagamenti elettronici devono essere realizzate in modo da assicurare il livello più elevato possibile di continuità operativa delle funzioni del modulo fiscale del Registratore Telematico. Inoltre i dispositivi abilitati al trattamento dei pagamenti elettronici possono essere integrati all’interno dell’involucro del Registratore Telematico, rispettando le seguenti condizioni: 1. il dispositivo per il trattamento dei pagamenti elettronici non deve essere vincolato dal sigillo fiscale, in modo da rendere possibili le operazioni di manutenzione ed assistenza tecnica su di esso senza rimozione dello stesso sigillo. In ogni modo deve essere possibile effettuare gli interventi tecnici per ripristinare il funzionamento del solo modulo fiscale, senza il vincolo al ripristino del funzionamento del dispositivo di pagamento; 2. il dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici non deve interferire sulle funzioni del modulo fiscale; 3. in caso di intervento per manutenzione ordinaria o per guasto della componente fiscale, il tecnico abilitato deve poter rimuovere il sigillo fiscale, procedere alla riparazione e riapplicare il sigillo, ripristinando la funzionalità del modulo fiscale senza che sia necessario l’intervento di altri soggetti manutentori sul dispositivo di pagamento elettronico; 4. il software fiscale ed il software per la gestione dei pagamenti elettronici devono essere strutturalmente e funzionalmente separati, fatto salvo il canale di comunicazione per il necessario scambio dati. In particolare, la transazione innescata dal modulo fiscale verso il sistema di pagamento deve essere eseguita in modo singolo e non ulteriormente divisibile (cd. “operazione atomica”); 5 il dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici può utilizzare la stampante del Registratore Telematico per l’emissione della ricevuta di pagamento; 6. in caso di guasto o malfunzionamento del dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici, ancorché integrato in un unico contenitore, il Registratore Telematico non deve interrompere il proprio funzionamento fiscale; 7. in caso di transazioni effettuate con pagamento elettronico, nella memoria permanente di dettaglio devono essere riportati i seguenti dati: a. Data/ora della transazione bancaria (formato: aaaa/mm/gg hh:mm) b. Modalità dell’operazione (on-line oppure off-line) c. Importo dell’operazione d. Codice autorizzativo (codice univoco della transazione) In caso di Registratore Telematico di ridotte dimensioni (cd. palmare), il dispositivo per il pagamento elettronico potrà essere collocato nella parte del Registratore protetta dal sigillo fiscale. Devono comunque essere assicurate le seguenti condizioni: • in fase di esercizio, il guasto del dispositivo per il pagamento elettronico non deve causare l’interruzione della funzionalità del modulo fiscale dell’apparecchio; • in caso di intervento per manutenzione ordinaria o per guasto del modulo fiscale, il tecnico abilitato deve poter rimuovere il sigillo fiscale, procedere alla riparazione e riapplicare il sigillo, ripristinando la funzionalità del modulo fiscale del Registratore. I Registratori Telematici di ridotte dimensioni (cd. palmare) possono essere dotati di un unico dispositivo di visualizzazione (display) che permetta la contemporanea visione sia all’operatore sia al cliente, in modo tale che quest’ultimo possa leggere i dati di vendita in modo esauriente e comprensibile. La riparazione, o comunque la disponibilità di un apparecchio funzionante, deve avvenire tempestivamente”. Agli esercenti che adotteranno il collegamento dei sistemi di pagamento ai registratori telematici, verranno riconosciuti dei benefici di natura fiscale, in primis un c redito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici come di seguito illustrato. - Beneficiari : esercenti attività di impresa, arte o professioni, con ricavi o compensi relativi all'anno d’imposta precedente inferiore a 400.000 euro, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, a partire dal 1° luglio 2020. - Misura standard del beneficio: credito d’imposta del 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. - Misura maggiorata del beneficio nel caso di adozione di strumenti di incasso evoluti: per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta concesso è pari al 100 per cento delle commissioni. Trattasi di credito d’imposta concesso in regime “de minimis”, utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, D.P.R. n. 917/1986. Credito d’imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici Con specifico riferimento alle spese sostenute per la transizione ai sistemi di incasso evoluto sono previsti i seguenti crediti di imposta: Acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, effettuato tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 (commi 1 e 2): beneficiari: esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; misura del credito d’imposta: 70 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 40 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 10 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro della spesa sostenuta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti, con un massimo di 160 euro per soggetto; acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (comma 3): beneficiari: esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; misura del credito d’imposta: 100 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 70 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 40 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro della spesa sostenuta, con un massimo di 320 euro per soggetto. I menzionati crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, successivamente al sostenimento della spesa e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
27 luglio 2021
In sede di conversione in Legge n. 106/2021 del D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, in materia di locazioni di immobili destinati ad attività commerciali, è stata introdotta una disposizione in base alla quale il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. Ciò vale ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l’immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate ai sensi dell’art. 1786 c.c. o all’esercizio di attività teatrali. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Art. 28, comma 1, Legge n. 392/1978 Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell’art. 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all’esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenz a. Ad ogni modo, alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti. Fatta tale doverosa ricostruzione, passiamo ad analizzare le novità introdotte dal D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla Legge n. 106/2021. Il D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla Legge n. 106/2021, prevede una disposizione volta a favorire la rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale. Nello specifico, con l’art. 4-bis viene sostituito l’art. 6-novies del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, Decreto “Sostegni”, in materia di locazioni non abitative. L’art. 6-novies del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, nella sua formulazione vigente, prevede un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione. Con l’emendamento approvato in fase di conversione in Legge del Decreto “Sostegni-bis”, la disposizione in esame viene integrata con ulteriori previsioni. Nello specifico, viene disposto che il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021: - ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia, ovvero - non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziarlo concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa. Sarà necessario spiegare cosa si intenda per “misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte” ossia se rientra in tale novero anche il bonus affitti immobili non abitativi di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020, Decreto “Rilancio”. La rinegoziazione del contratto riguarda, in particolare, i locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno precedente. Si deve trattare di attività sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo l’8 marzo 2020. Ad ogni modo, i contorni operativi della misura appaiono piuttosto incerti. Sempre in materia di rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale si segnala un apposito disegno di Legge, concernente la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l’anno 2021 in conseguenza dell’epidemia di Covid-19 (Proposta di legge C. 2763-A). Tuttavia la proposta di Legge, ad oggi, risulta del tutto accantonata. Così come da reiezione riportata nel bollettino della Commissione parlamentare Attività produttive, commercio e turismo (X) del 16 giugno scorso.
16 luglio 2021
È stato emanato ieri il provvedimento direttoriale n. 191910 del 15 luglio 2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, di cui all’art. 32 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73). In particolare: - la norma citata ha introdotto un credito d’imposta del 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19; - il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021; possono usufruirne: a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; b) gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; c) le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast; Inoltre sono ammesse le seguenti spese: - sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; - somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali; - acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; - acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; - acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; - acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione; La comunicazione contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, dovrà essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, utilizzando il modello approvato con il richiamato Provvedimento direttoriale 15 luglio 2021, n. 191910/2021. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto, moltiplicato per la percentuale resa nota con apposito provvedimento, che sarà emanato entro il 12 novembre 2021; Il credito d’imposta può essere utilizzato: - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; - in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente punto 6.
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